19-01-2012
Autore: Francesco Marghella
Ad oggi i due principali sistemi di incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche diverse dal solare fotovoltaico sono il meccanismo di cap & trade dei certificati verdi e, per impianti fino ad 1 MW di potenza (200 kW per gli impianti eolici), la tariffa onnicomprensiva riconosciuta all’energia elettrica immessa in rete.
Tuttavia, il Decreto Legislativo 28/2011, con cui l’Italia ha recepito nel proprio ordinamento la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ha modificato sostanzialmente l’assetto esistente.
A partire dal 1° gennaio 2013 scatteranno le nuove regole che definiranno un sistema incentivante basato sulle feed-in tariff, con aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Manca ancora, però, lo specifico decreto attuativo, atteso entro il 30 settembre 2011 e mai emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
CUMULABILITA’ DEGLI INCENTIVI: ASSETTO ATTUALE
In questa sezione si riportano le norme che regolano la cumulabilità degli incentivi da certificati verdi e tariffa onnicomprensiva con altri tipi di incentivo.
Vige il principio di non cumulabilità , con alcune eccezioni di seguito elencate.
Quadro legislativo attuale
La produzione di energia elettrica che ottiene i certificati verdi non può ottenere anche i titoli di efficienza energetica; inoltre la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biodiesel, che abbia ottenuto l’esenzione dall’accisa, non può ottenere anche i certificati verdi.
La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, ha diritto di accesso ai certificati verdi o alle tariffe onnicomprensive a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, assegnati dopo il 31 dicembre 2007.La suddetta regola generale prevede due eccezioni:
•   gli impianti alimentati a biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ottenuti nell’ambito di intese di filiera, contratti quadro, o filiere corte, possono cumulare i certificati verdi con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell’investimento;
•   gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati a biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, possono cumulare la tariffa fissa onnicomprensiva con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.
COSA PREVEDE IL NUOVO SISTEMA
Il D. Lgs. 28/2011 richiede al Ministero dello Sviluppo Economico di disegnare un nuovo sistema di incentivi sulla produzione elettrica da fonti rinnovabili, da approvare tramite decreto.
Dètta, inoltre, delle nuove disposizioni in materia di cumulabilità di questi incentivi con altri incentivi pubblici.
Vige ancora il principio di non cumulabilità , con le eccezioni di seguito elencate.
Decreto Legislativo 3 marzo 2011 , n. 28 – Articolo 26 (Cumulabilità degli incentivi)
Il diritto agli incentivi è cumulabile, nel rispetto delle relative modalità applicative:•   con l’accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;
•   con altri incentivi pubblici non eccedenti una percentuale del costo dell’investimento pari al:
- 40 % per impianti di potenza elettrica fino a 200 kW;
- 30% per impianti di potenza elettrica fino a 1 MW;
- 20% per impianti di potenza fino a 10 MW;•   per i soli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento;
•   per gli impianti ammessi alla futura tariffa incentivante e per quelli ammessi all’asta al ribasso, con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature;
•   per gli impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da fonte solare ovvero da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.
LA TRANSIZIONE AL NUOVO SISTEMA DI INCENTIVAZIONE
Il disposto normativo del D. Lgs. 28/2011 definisce uno schema per la transizione dal sistema attuale al nuovo sistema per gli impianti già entrati in esercizio e per quelli che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
A partire dal 1° gennaio 2013 si intende superata la fase di transizione e tutti gli impianti entranti in esercizio in data successiva godranno del nuovo sistema di incentivazione, sempreché il già citato decreto di attuazione sia emanato in tempo dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Riguardo alla cumulabilità degli incentivi, in assenza di una specifica da parte del legislatore, si deve fare riferimento, per tutto il 2012, alle norme del sistema in via di superamento.